IMU – Imposta Municipale propria – Informazioni

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2024 alle 10:27

 

 

 

 

NOVITA’ IMU 2024

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 67/2023 (scaricabile a fondo pagina nella sezione “Allegati”) sono state confermate le aliquote per l’acconto e saldo IMU anno 2024. 

NOVITA’ IMU 2023

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2023 (scaricabile a fondo pagina nella sezione “Allegati”) sono state modificate le aliquote per l’acconto e saldo IMU anno 2023. Calcola il tuo dovuto per l’IMU anno 2023


NOVITA’ IMU 2022
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17/02/2022 (scaricabile a fondo pagina nella sezione “Allegati”) è stata approvata la perizia di stima per la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale del Comune di Vigevano ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.


NOVITA’ IMU 2020
Si rammenta che la scadenza del saldo dell’IMU 2020 è il 16 dicembre 2020 ad eccezione di quanto previsto dal D.L. 104/2020 
ATTENZIONE – In base all’art.78 del Decreto n°104/2020 sono previste le esenzioni alla seconda rata IMU solo per le fattispecie sotto elencate.
Non è dovuta la seconda rata IMU relativa all’anno 2020 relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali.
Non è inoltre dovuta la seconda rata, per l’anno 2020, dell’IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 78, comma 1, lettera c) del Decreto Legge n. 104-2020 dispone inoltre che non è dovuta la seconda rata 2020 dell’IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Requisiti per poter beneficiare dell’esenzione della seconda rata IMU (decreto Ristori e decreto Ristori bis):
Gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all’esercizio di attività con specifici codici ATECO, indicati negli allegati 1 del D.L. 137/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg) e 2 del D.L. 149/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg).
Ai sensi dell’art. 8 del decreto “Ristori quater” D.L. 30/11/2020, n. 157 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg) l’esenzione dal saldo IMU 2020 viene estesa anche ai casi in cui il gestore dell’attività economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta” (la modifica, pertanto, consente di riconoscere l’esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi).

Si informa che durante il Consiglio Comunale del 11/06/2020 è stata approvata la Delibera n.31 avente ad oggetto: “Pagamento acconto IMU 2020 entro il 31 ottobre, non applicazione di sanzioni  ed interessi limitatamente ai contribuenti in difficoltà economiche causa Covid-19”.
Si specifica che: La possibilità di effettuare il pagamento entro Il  termine del 31 ottobre, senza sanzioni e interessi, relativamente ai fabbricati di categoria D, deve intendersi riferito alla sola quota comunale, per quanto precisato nella aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sarà applicata nella misura minima prevista dall’ art.1  comma 751  della Legge 160/2019.
“Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (Art. 177 del D.L.34/2020)” – “Si prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.


NOVITA’ IMU 2019
Modifiche al regolamento IMU per gli immobili locati a canone concordato – Obbligo dichiarativo (anche per contratti stipulati in data antecedente all’01/01/2019).

Abitazione principale in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze

Altri immobili

  • ALIQUOTA: 9,50 per mille
  • ALIQUOTA PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: 9,50 per mille ridotto del 50% (4,75), da ridurre al 75%(quindi 3,56)
  • codice 3914 per F24 (interamente a favore del Comune) per i terreni agricoli
  • codice 3916 per F24 (interamente a favore del Comune) per le aree fabbricabili
  • codice 3918 per F24 (interamente a favore del Comune) per tutti gli altri immobili ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:
    – codice 3925 per F24 (7,60 per mille favore dello Stato)
    – codice 3930 per F24 (1,90 per mille a favore del Comune)
    Il versamento non deve essere eseguito quando il totale dell’imposta dovuta per l’annualità 2019 su tutti gli immobili posseduti risulta inferiore a euro 5,00.

Modalità di pagamento
L’acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta, deve essere versato entro il 17 giugno 2019.
Il saldo deve essere versato entro il 16 dicembre 2019.
Il pagamento va effettuato tramite Modello F24, ritirabile e pagabile presso le Banche e gli Uffici Postali, oppure scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
Modello F24 semplificato editabile

Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU relativa all’anno in corso deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo.
L’obbligo di presentazione sussiste in casi eccezionali a fronte dei quali si ha diritto a riduzioni/ esenzioni di imposta (es. pertinenze), nonché a fronte di informazioni non direttamente rilevabili dalla consultazione della banca dati catastale. A tal proposito si rinvia alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione. In caso di dubbio è opportuno prendere contatti con gli uffici del Servizio Tributi.
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Il  D.I. 102/2013 e s.m.i. prevede altresì l’obbligo di presentazione della dichiarazione per i seguenti immobili, esentati dal pagamento della seconda rata IMU, a pena di decadenza di tale beneficio:

  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati.
  • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  • Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non  sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

informazioni
Servizio Tributi:
da Lunedì a Venerdì 8.30–13.00 –  Lunedì anche 16.30–17.30
Telefono: 0381/299294 – 368


Modulistica:

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