Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale per promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, in Lombardia, ai sensi della Legge Regionale del 7 giugno 2012 n. 9 possono essere effettuate tutto l’anno, tranne nel periodo di effettuazione dei saldi (periodi sotto riportati).
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle suddette limitazioni.

Vendita straordinaria
Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare i seguenti tipi di vendita straordinaria:
Vendita di fine stagione (saldi)

  • Possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell’anno e per una durata massima di 60 giorni.
    La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:

    • per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per una durata di 60 giorni;
    • per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio, per una durata di 60 giorni.
SALDI INVERNALI 2021 E VENDITE PROMOZIONALI NEI 30 GIORNI ANTECEDENTI I SALDI
La DGR 14 dicembre 2011, n. IX/2667 stabilisce di fissare come date di inizio:
– per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania di ogni anno;
– per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.
Per l’anno 2021, i saldi invernali avranno inizio il giorno martedì 5 gennaio.
La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno venerdì 5 marzo.
Si segnala, inoltre, che, ai sensi della DGR 14 dicembre 2020, n. 4056, considerata l’opportunità di eliminare vincoli legati alla determinazione dei prezzi dei prodotti soggetti a saldo, al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali sospese o sottoposte a limitazioni a causa del perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Governo relativo alla pandemia di Covid-19, è sospeso, su tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni.
SI ricorda, inoltre, che, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. E’ invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.
L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

Vendita di liquidazione
È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:

  • cessazione dell’attività: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
  • trasferimento dell’azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
  • trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima di 6 settimane.

L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.  La vendita è sempre liberamente praticabile nei mesi di febbraio ed agosto;
Non può essere effettuata nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all’art. 115.

Presentazione della domanda
Per effettuare una vendita promozionale o una vendita di fine stagione non occorre inviare alcuna comunicazione. Per effettuare una vendita di liquidazione occorre inviare una comunicazione, esclusivamente tramite impresainungiorno.gov.it, almeno quindici giorni prima della data di inizio:

  • le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’atto di rinuncia all’autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale o per trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda, il titolare dell’attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali;
  • le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento. È facoltà dell’esercente produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione;
  • le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita;
  • le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell’intervento.
    Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui all’art. 114, comma 5, della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6.
    Nei casi previsti all’art. 114, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge Regionale sopra citata le autorizzazioni o abilitazioni all’attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e, comunque, non
    oltre il termine massimo di 13 settimane.
    È vietata l’effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
    Dall’inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell’esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.
    Per gli aspetti inerenti la pubblicità è necessario rivolgersi al Settore Pubblicità e Servizi Ambientali – Ufficio accettazione.