Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale per promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, in Lombardia, ai sensi della Legge Regionale del 7 giugno 2012 n. 9 possono essere effettuate tutto l’anno, tranne nel periodo di effettuazione dei saldi (periodi sotto riportati).
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle suddette limitazioni.
Vendita straordinaria
Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare i seguenti tipi di vendita straordinaria:
Vendita di fine stagione (saldi)
Vendita di liquidazione
È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:
L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. La vendita è sempre liberamente praticabile nei mesi di febbraio ed agosto;
Non può essere effettuata nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all’art. 115.
Presentazione della domanda
Per effettuare una vendita promozionale o una vendita di fine stagione non occorre inviare alcuna comunicazione. Per effettuare una vendita di liquidazione occorre inviare una comunicazione, esclusivamente tramite impresainungiorno.gov.it, almeno quindici giorni prima della data di inizio: