Pubblicazioni di matrimonio e rito civile

22 Luglio 2022

La celebrazione di un matrimonio deve essere pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, passando dall’ufficio di Stato Civile.

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Chi può presentare la richiesta:

  • entrambi gli sposi,
  • una persona munita di procura speciale

Documenti:

  • documenti d’identità validi
  • richiesta di pubblicazione del Ministro di culto celebrante (per matrimonio religioso)
  • marche da bollo come indicato nella sezione “Costi”
  • per i cittadini stranieri: nulla osta al matrimonio del Consolato del Paese d’origine

Dopo la richiesta, l’ufficiale verifica le dichiarazioni acquisendo i documenti necessari, quindi:

  • convoca gli sposi per la firma dell’atto
  • affigge l’atto per otto giorni
  • dopo altri tre giorni rilascia il certificato di eseguita pubblicazione

Il matrimonio può essere celebrato entro sei mesi dal rilascio del certificato.

Costi:

  • 16 euro (una marca da bollo) se entrambi residenti a Vigevano
  • 32 euro (due marche da bollo da 16 euro) se uno risiede in altro Comune

Unioni civili tra persone dello stesso sesso

I cittadini interessati devono presentarsi all’Ufficio dello Stato Civile su appuntamento

Modulistica e documenti:

  • il documento di identità di entrambi i richiedenti
  • la richiesta di avvio del procedimento di costituzione dell’unione civile debitamente compilata, da sottoscrivere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
  • inoltre, per cittadini stranieri, una dichiarazione rilasciata dell’autorità competente del proprio Paese con le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile) dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso una Prefettura italiana, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione.

Informazioni

  • Regime patrimoniale: all’atto della costituzione dell’unione civile, le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale (separazione o comunione dei beni).
    In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
  • Scelta del cognome comune:  le parti possono di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune per l’intera durata dell’unione civile, che potrà essere anteposto o posposto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell’unione civile.

Casi particolari

  • Impossibilità di recarsi in Comune
    Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è impossibilitata a recarsi presso la Casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti.
    Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (art. 3, comma 6, del DPCM).
    Imminente pericolo di vita
    Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
  • Matrimoni e/o unioni civili contratti all’estero
    L’art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili.

Ai fini della trascrizione, l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
Per chi ha già contratto all’estero un’unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso, non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.

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