TARI – Utenze non domestiche – Uscita dal servizio pubblico

30 Maggio 2023
Ai sensi dell’art. 6 commi 3 e 4 del Regolamento Tari vigente, visto l’art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati speciali i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione.
L’impresa che produce rifiuti, di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 31 maggio del 2021. Per gli anni successivi al 2021, entro il 30 giugno dell’anno precedente.
Ai sensi dell’art. 6bis commi 2 e 5, si prevede l’eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l’intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.
Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni (come previsto dall’art.238 Dlgs. 152/2006 comma 10, come modificato dalla Legge 118/2022 art.14 comma 1 e s.m.i.), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza. In tal caso, la comunicazione dovrà essere inviata tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro il termine 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta.